28 Novembre 2008, h. 00:00

Violazione all’obbligo di comunicazione dei contratti a tempo parziale. La Corte Europea cancella l’efficacia delle sanzioni italiane

La Corte di Giustizia Europea ha bocciato l’interpretazione fornita dall’Italia alla direttiva del Consiglio 97/81/CE in materia di lavoro a tempo parziale. I giudici, in particolare, hanno affermato l’illegittimità dell’obbligo di trasmissione alle Direzioni Provinciali del Lavoro della comunicazione di instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo a tempo parziale entro trenta giorni dalla stipula del contratto, obbligo stabilito dal decreto legislativo 61/2000, oggi abrogato dal decreto legislativo 276/2003, la cui violazione comportava l’applicazione della sanzione amministrativa di 15 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. La sentenza comunitaria (che ha effetto vincolante per l’ordinamento italiano e che ha efficacia retroattiva) stabilisce che la norma italiana è in contrasto con l’interpretazione fornita in ambito comunitario, anche perché introduce un inutile onere burocratico per i datori di lavoro. Di conseguenza il Ministero del Lavoro ha dato istruzioni ai propri Uffici legali e Contenzioso di procedere all’annullamento delle ordinanze-ingiunzioni in attesa di essere emesse, di quelle già emesse e non ancora esecutive, e di quelle emesse sulle quali pende il giudizio di opposizione.

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